Statuto

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 e seguenti del codice Civile è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Banca del Tempo Riviera delle Palme” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche. L’Associazione ha sede provvisoria a Grottammare (AP) in Via Crucioli 65.

Art. 2 – L’Associazione ha come scopo promuovere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Promuove iniziative atte a favorire lo scambio di servizi ed attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo al fine di valorizzare i rapporti umani solidali. Tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. L’Associazione promuoverà ed effettuerà studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale.

Art. 3 – L’Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia.

SOCI Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell’ente e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale  delibera secondo quanto previsto dall’art. 13 punto a) del presente statuto. L’ammissione è perfezionata dal versamento da parte dell’aspirante, di una quota associativa il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall’assemblea ordinaria. La quota associativa è intrasmissibile. Tutti i soci possono partecipare attivamente alle iniziative indette ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell’associazione. I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto.

Art. 5 – I soci sono tenuti: a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali fissati dall’Assemblea ordinaria; b) All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punto a) o b) e/o per altri comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico dell’associazione e/o per comportamenti che in qualsiasi modo nuocciono o possono nuocere l’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio interessato che potrà chiedere la remissione della decisione all’assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO

Art. 6 – La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa ed è costituito da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi dalla cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità della nostra associazione

Per tutta la durata dell’Associazione i singoli associati non possono richiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso o di esclusione.

Art. 7 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro i termini statutari. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Art. 8 – E’ assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra i soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE e COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 9 – L’ASSEMBLEA dei soci è l’organo sovrano. E’ convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Essa può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; b) decidere la quota associativa annuale nonché la misura di eventuali ulteriori contributi richiesti ai soci; c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio, nonché i piani finanziari ed i rendiconti su progetti; d) ratifica la sanzione dell’esclusione del socio

L’assemblea delibera, altresì, sugli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri. L’Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero comunicata ad ogni socio con avviso scritto anche a mezzo e-mail o con ogni altra modalità di comunicazione ritenuta idonea a dare prova di avvenuta ricezione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza ed eventualmente la data, l’ora ed il luogo della seconda convocazione. Inoltre l’Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 10 – L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti i punti posti all’ordine del giorno.

Art. 11 – L’Assemblea è richiesta in forma straordinaria, tra l’altro, per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’associazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli associati; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, ad eccezione dell’ipotesi di modifiche allo statuto e di scioglimento dell’associazione di seguito disciplinate. Le deliberazioni sono valide quando ottengano il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti. Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno i ¾ del corpo sociale in prima convocazione, dei 3/5 del corpo sociale in seconda convocazione. Le delibere sono valide quando ottengano il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza di almeno i ¾ del corpo sociale in prima convocazione, e dei 2/3 del corpo sociale in seconda convocazione. Le delibere sono valide quando ottengano il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati presenti.

Art. 12 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.

Art. 13Il CONSIGLIO DIRETTIVO è formato da un minimo di cinque ad un massimo di  quindici membri scelti fra gli associati e dura in carica per due anni. I consiglieri sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’Associazione. In caso di dimissioni, di esclusione ex art. 5 del presente statuto, di morte, e/o di qualsivoglia ragione di uscita di uno o più consiglieri, l’Assemblea straordinaria appositamente convocata nomina i consiglieri in sostituzione che resteranno in carica per il tempo residuo di durata del consiglio stesso. In particolare, il consiglio ha i seguenti compiti: a) deliberare sulle domande di adesione all’Associazione; b) determinare l’importo delle quote associative annuali e degli eventuali ulteriori contributi necessari alla vita dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria; c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, nonché i piani finanziari/rendiconti di specifici progetti, da presentare all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione; d) provvedere a tutto quanto necessario per l’iscrizione dell’Associazione in specifici Albi ed elenchi, secondo le normative vigenti; e) approvare il programma generale di attività annuale; f) delibera sull’esclusione dei soci. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso ha l’obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Art. 14 – Il PRESIDENTE rappresenta legalmente l’associazione “Banca del Tempo Riviera delle Palme” ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o di impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere delegato.

Art. 15 –  Il  COLLEGIO DEI PROBIVIRI si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente. E’ eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha funzione di arbitro ed è chiamato a dirimere, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, controversie interne all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri può essere attivato, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, quando lamenti violazione dei propri diritti.

Il Collegio dei Probiviri può proporre eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo. Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al Presidente dello stesso organo, cui spetterà darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELLA  ASSOCIAZIONE

Art. 16 – In caso di scioglimento, deliberato con le maggioranze di cui all’art.11, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato a finalità di utilità generale.

Art. 17 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti.